Guida
L'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) impone obblighi anche alle aziende che usano sistemi di intelligenza artificiale, non solo a chi li sviluppa: alfabetizzazione AI del personale (dal 2 febbraio 2025), trasparenza verso le persone, uso conforme alle istruzioni e sorveglianza umana. Dal 2 agosto 2026 si applicano gli obblighi di trasparenza dell'art. 50; per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III il termine è slittato al 2 dicembre 2027 (Regolamento UE 2026/1744).
L'AI Act è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689), entrato in vigore il 1° agosto 2024 con applicazione progressiva. Adotta un approccio basato sul rischio: più il sistema AI può incidere su sicurezza e diritti delle persone, più stringenti sono gli obblighi. Il calendario è stato modificato dal Regolamento UE 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), in vigore dal 27 luglio 2026, che ha rinviato gli obblighi sui sistemi ad alto rischio.
Il punto spesso sottovalutato è che il regolamento non riguarda solo chi sviluppa AI (i fornitori o provider): riguarda anche chi la usa in ambito professionale — i deployer. Un'azienda manifatturiera che usa un sistema AI per selezionare il personale, analizzare documenti o assistere i clienti ha obblighi propri, calibrati sul livello di rischio del sistema.
01
Entrata in vigore del regolamento. Nessun obbligo operativo immediato, ma parte il calendario delle scadenze.
02
Si applicano i divieti sulle pratiche AI inaccettabili (manipolazione dannosa, social scoring, ecc.) e l'obbligo di alfabetizzazione AI (art. 4): chi fornisce o usa sistemi AI deve adottare misure proporzionate per sostenere la competenza AI del personale, calibrate sul contesto d'uso.
03
Si applicano gli obblighi per i fornitori di modelli AI per finalità generali (GPAI, come i grandi modelli linguistici), le regole di governance e l'impianto sanzionatorio.
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Applicazione generale del regolamento: obblighi di trasparenza dell'art. 50 (chatbot, contenuti generati, deepfake) e piena operatività dei poteri di vigilanza e delle sanzioni sui fornitori GPAI. Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, originariamente previsti per questa data, sono stati differiti al 2 dicembre 2027 dal Regolamento (UE) 2026/1744.
05
Sandbox normative nazionali operative in tutti gli Stati membri (art. 57) e termine di adeguamento per i modelli GPAI immessi sul mercato prima di agosto 2025.
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Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (selezione del personale, credito, istruzione, infrastrutture critiche), rinviati dal Digital Omnibus.
07
Obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolamentati (Allegato I, es. dispositivi medici, macchinari).
Per la maggior parte delle aziende italiane il ruolo rilevante è quello di deployer: si usa un sistema AI fornito da altri. Due obblighi valgono già oggi — l'alfabetizzazione AI (dal 2 febbraio 2025) e la trasparenza dell'art. 50 (dal 2 agosto 2026). Gli altri riguardano i soli sistemi ad alto rischio e si applicano dal 2 dicembre 2027 per l'Allegato III:
L'Allegato III elenca gli ambiti in cui un sistema AI è considerato ad alto rischio. Alcuni toccano da vicino anche le PMI: selezione e valutazione del personale (screening dei CV, valutazione dei candidati o dei dipendenti), accesso al credito, istruzione e formazione, gestione di infrastrutture critiche.
L'esempio più concreto: un'azienda che usa un software AI per filtrare i CV è deployer di un sistema ad alto rischio, con gli obblighi visti sopra — dalla sorveglianza umana all'informazione dei lavoratori. Questi obblighi diventano applicabili dal 2 dicembre 2027, termine differito dal Regolamento (UE) 2026/1744: il rinvio è un'occasione per censire e classificare i sistemi ora, non un motivo per rimandare.
Il regime sanzionatorio è proporzionato alla gravità: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o al 3% per la violazione degli altri obblighi; fino a 7,5 milioni o all'1% per informazioni scorrette alle autorità. Per le PMI si applica, in ciascuna fascia, l'importo più basso tra i due.
Questa guida ha finalità informative e riflette il quadro normativo al 24 agosto 2026, inclusa la modifica introdotta dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI): non sostituisce una consulenza legale. Riferimenti: Regolamento UE 2024/1689, come modificato dal Regolamento UE 2026/1744, artt. 4, 26, 50, 99 e 113. Per l'applicazione al caso specifico è consigliabile coinvolgere un legale specializzato.
FAQ
01
Sì. Gli obblighi valgono per chiunque fornisca o usi sistemi AI in ambito professionale, incluse le PMI. Il regolamento prevede alcune semplificazioni e sanzioni ridotte per le piccole imprese, ma non un'esenzione: alfabetizzazione del personale e trasparenza valgono per tutti.
02
Sì, ma proporzionati: l'obbligo di alfabetizzazione AI del personale (art. 4), la trasparenza quando un contenuto generato viene pubblicato come autentico e una policy d'uso interna per proteggere dati e riservatezza. Gli obblighi pesanti dei modelli GPAI ricadono sui fornitori, non su chi li usa.
03
Sanzioni fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato per le pratiche vietate, fino a 15 milioni o al 3% per gli altri obblighi (per le PMI si applica l'importo più basso). Oltre alle sanzioni, contano i rischi operativi: contestazioni dei lavoratori, contenziosi con clienti, danno reputazionale.
04
L'art. 4 dell'AI Act, applicabile dal 2 febbraio 2025, chiede di adottare misure proporzionate per l'alfabetizzazione AI del personale; il testo, come modificato nel 2026, non impone di garantire un livello specifico per ciascuna persona. Non prescrive un corso: chiede misure concrete e documentabili — una formazione pratica è il modo più diretto per dimostrarle.
05
Dal 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III (selezione del personale, credito, istruzione, infrastrutture critiche) e dal 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti regolamentati dell'Allegato I (es. dispositivi medici, macchinari). Le date originarie — 2 agosto 2026 e 2 agosto 2027 — sono state differite dal Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026. Restano applicabili da subito i divieti sulle pratiche vietate, l'alfabetizzazione AI e, dal 2 agosto 2026, gli obblighi di trasparenza dell'art. 50.
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Censimento dei sistemi AI in uso, formazione del personale e policy d'uso: un percorso pratico che unisce conformità e produttività.
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